Il porno e il pudore per la legge italiana

Maya sulla mailing list delle sexyshock fa notare l'ennesimo orrore legislativo-culturale tutto italiano contenuto nella delibera "Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche" che, tra le altre cose, vieta definitivamente ogni forma di trasmissione televisiva che descriva, illustri o rappresenti, visivamente e/o verbalmemte, soggetti erotici e atti o attività attinenti alla sfera sessuale che risultino offensiva del pudore.

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La conseguenza piu' immediata di questa delibera e' stato il panico nelle reti televisive private a diffusione locale, costrette a eliminare le varie trasmissioni porno-soft notturne e le pubblicita' dei numeri erotici rischiando di fatto spesso la bancarotta. Ovviamente poi sono aumentate le pubblicita' di suonerie, astrologi e maghi di certo meno offensivi del comune pudore ma forse non della comune intelligenza.

Interessante notare come viene descritto il tutto nella delibera, sicuramente definizioni degne del peggior medioevo e altrettanto sicuramente capaci di rispecchiare bene la realta' moraleggiante medio-borghese clerico-fascisteggiante italiana

a) per pornografia si intende "la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, etc., che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità" (Cass., sez. III penale, 9 febbraio 1971, n. 1197);

b) il pudore è definibile come "reazione emotiva, immediata ed irriflessa, di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che, per ancestrale istintività, continuità pedagogica, stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo" (Cass., sez. III penale, 3 febbraio 1977, n. 1809);

i) pertanto, il pudore risulta leso in generale dalla rappresentazione prodotta di "atteggiamenti che rievocano esplicitamente e brutalmente gli atti della riproduzione" (Cass., sez. VI penale, 1 ottobre 1968, n. 1085), avendo "attitudine a svegliare la sensualità o a suscitare la concupiscenza richiamando direttamente o indirettamente sensazioni o manifestazioni della vita sessuale che devono rimanere opportunamente celate" (Cass., sez. I penale, 30 giugno 1969, n. 267), sia più in generale "quelle manifestazioni che apertamente tendono all'eccitamento erotico" (Cass., sez. VI penale, 4 febbraio 1971, n. 1465);

L'orrore continua leggendo integralmente il testo della delibera...

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